Omologato/Approvato

Questa pagina è molto lunga da leggere, è composta da oltre 4200 parole ma non ci era possibile ridurla per non snaturare il tutto anche mediante esempi, e certamente la conoscenza non può prescindere dalla lettura di questa come di altre pagine messe a disposizione di tutti. Buona lettura

sodi

L’Accademia della Crusca ci conferma perché non  sono omologati gli Autovelox, Tutor e Telelaser

Il perché è rilevabile dallo  scambio mail  tra la richiesta di Sxxxx in merito alla differenza tra “omologazione” ed “approvazione” con l’aggiunta del documento in appresso titolato “PROCEDURE di OMOLOGAZIONE” e la risposta  del  prof. Federigo Bambi, docente presso l’Accademia della Crusca ed esperto di lingua giuridico-amministrativa,

Quanto affermato da fantomatici Ingegneri  di vari Ministeri non ha valore alcuno in quanto trattasi di parere di persone  prive dei titoli di legge per poter affermare ciò.

 

da: Raffaella Sxxxx <sxxxx@crusca.fi.it>

a: sxxxxx@gmail.com

17 novembre 2014 15:23

Gent. signor Sxxxxxx,

abbiamo sottoposto la sua richiesta al Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, che, partendo dagli elementi offerti dalla sua mail in cui non erano riportate esemplificazioni concrete, ha formulato le seguenti definizioni:

Omologazione: è in genere la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina determinata; il Tribunale omologa la separazione consensuale tra i coniugi se tutti i requisiti e le norme previste sono state rispettate; lo stesso accade quando nella costituzione di una società il Tribunale verifica l’esistenza di tutte le condizioni di fatto previste e il rispetto delle norme e poi emette il decreto di omologazione della società in forza del quale si procede all’iscrizione nel registro delle imprese. Non sarà diverso per l’omologazione di un “apparato” alla quale si riferisce il nostro interlocutore; ma per essere più precisi bisognerebbe conoscere qualche elemento in più.
Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un controllo preventivo che riguarda la legittimità  e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un organo o un ente subordinato; oppure può avere un contenuto permissivo: interviene cioè dopo che l’atto è stato compiuto e incide sulla sua operatività. Basta un esempio: un contratto stipulato con la pubblica amministrazione è concluso una volta che sia stato sottoscritto dalle parti, diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!).

Sperando di aver contribuito a chiarire la questione,

le invio i miei più cordiali saluti

Raffaella Sxxxx

Servizio Consulenza linguistica

Accademia della Crusca

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da: sxxxxx@gmail.com

a: Raffaella Sxxxx <sxxxx@crusca.fi.it>

19 novembre 2014 17:31

Qualche benpensante ha ritenuto che omologato ed approvato possano considerarsi equivalenti ma nel contempo la legge 390/1982   prevede quale siano i criteri di omologazione seppur per altri prodotti, ma certamente valido per tutti i prodotti

inoltre a precisazione le allego ulteriore mia considerazione che potrà senza dubbio aiutarla a darmi le risposte
inoltre l’art 345 comma 2 del reg di esec. del C.d S.  che recita:
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
E evidente che  le singole apparecchiature sono una ad una le apparecchiature che vengono utilizzate ai fini del rilevamento della velocità e che ben si distingue appunto dalla omologazione come pure evidenziato dalla corte di Cassazione con la sent 15042/2011 in allegato ed evidenziata

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da: Raffaella Sxxxx <sxxxx@crusca.fi.it>

a: sxxxxx@gmail.com

19 novembre 2014 19:00

Gentile sig. Sxxxxxxx,

mi pare che la risposta del prof. Bambi sia perfettamente calzante anche al caso specifico su cui lei ha mandato ampia documentazione e che, dal punto di vista linguistico, i due termini risultino perfettamente spiegati e ben distinti.

Spero quindi che il nostro contributo le sia di qualche aiuto a trasmettere anche ai suoi colleghi più giovani la competenza che lei ha acquisito in tanti anni di servizio.

Cordiali saluti

Raffaella Sxxxx

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Appare evidente dallo scambio di mail per quanto affermato dal Prof. Federigo Bambi che l’approvazione come da art 345/2 del reg.esec. del C.d.S. e non solo  diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!). ovvero mediante registrazione in apposito registro e/o albo.

Pertanto in assenza di approvazione l’apparato non può essere utilizzato, inoltre redigendo il verbale  applicando la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km si commetterebbe il reato di abuso in atti di ufficio qualora non esista tale approvazione essendo appunto subordinata ad essa l’applicazione della tolleranza.


L’approvazione nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un’apprezzamento circa la convenienza d’un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba essere o meno portato ad esecuzione, Essa non influisce sulla validità dell’atto ma sulla sua efficacia. Frequentemente richiesta ai fini del controllo esercitato dagli organi governativi sulle deliberazione degli enti pubblici minori, ha lo scopo di accertare che nessuna norma sia violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato
L’Omologazione, è un provvedimento con il quale un’autorità dichiara valido e conforme alla legge un determinato atto, previo controllo delle condizioni sostanziali e procedurali prescritte per il suo compimento, dall’omologazione scaturisce dunque l’efficacia giuridica dell’atto, che di regola è un atto promanante da parti private, in quanto in esso è contenuta un’essenziale approvazione di quell’attività a seguito della verifica sulla legittimità , e talora anche sul merito, di quella.Nel tentativo di far comprendere l’indubbia necessità dell’omologazione degli apparati rilevatori di velocità di seguito si riporta  la corretta procedura per ottenere l’approvazione di ciascun singolo apparato specificando che  ogni strumento deve essere identificato da un numero di matricola e corredato da  un certificato con un numero sequenziale.

Per meglio spiegare, si potrebbe rapportate il tutto ad  una vettura che è contrassegnata da un numero di telaio e da  una targa entrambi  unici nonché da una propria carta di circolazione  con un proprio  numero progressivo univoco.

Tornando quindi all’Autovelox, questi  per essere usato deve essere effettivamente corredato di certificato che lo abilita e segnato da una matricola univoca che lo connoti.

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Per quanto sopra  non vanno quindi assolutamente scambiati tra loro i seguenti  termini   “Modello Omologato” (anche se poi non è omologato ma approvato) e “Apparato  Approvato“.

Il modello è riferito ad un solo esemplare, ovvero quello in possesso del Ministero,  che essendo uno solo e non confondibile con altri non necessita che sul decreto si citi il numero di matricola. Questo è appunto il MODELLO DEBITAMENTE OMOLOGATO come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S. che oltremodo come da sent 113/2015 della Corte Costituzionale la competenza dell’omologazione spetta al MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico)  e giammai al MIT ( Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

Tutti gli altri, prodotti in serie, ovvero tutti quelli in dotazione alle forze di polizia per i rilevamenti della velocità ed identificabili dalla univoca matricola che li contraddistingue, devono essere i cosiddetti APPARATI APPROVATI in copia conforme al modello “debitamente omologato”.

Tale approvazione  posta dal Ministero , in questo caso il MIT deve essere effettuata   per ogni  apparato    come richiesto dall’art 345 comma 2 reg di esec. del C.d.S. quale procedura assolutamente necessaria affinché il Ministero possa conoscerne l’immissione sul mercato e quale forza di Polizia ne sia in possesso. Solo così  il Ministero può riservarsi  di svolgere  su ciascun apparato quelle azioni di controllo proprie della P.A.  come peraltro previsto dall’art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S.

 

Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza dell’oggetto da sottoporre ad omologazione. Deve inoltre essere verificato  che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione, in quanto in questo caso lo Stato, diciamo apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante.  Nel caso specifico la OPEL decide di richiedere l’omologazione del modello Kadett quindi provvede a costruirne 2 esemplari identici che identifichiamo con telaio 1 e telaio 2 , li porta alla Motorizzazione e questa dopo aver verificato che 1 e 2 sono identici provvede a verificare che la vettura 1 sia conforme alle leggi dello Stato.

(Un esempio anche banale che possa spiegare una mancata omologazione potrebbe essere la presenza di tracce di amianto in una eventuale aletta parasole, in questo casa la vettura non potrebbe essere omologata.)

A questo punto viene dato un numero di omologazione ad esempio 1234/24/15.  Fatto quanto sopra, la MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) restituisce la vettura 2 alla OPEL e con delega fornita dalla legge autorizza la casa costruttrice a produrre le successive vetture identificabili con un numero di telaio conseguenziale quindi 3 – 4 – 5 ecc. e per ciascuna di esse la casa automobilistica  emette un certificato nel quale dichiara che il veicolo è conforme in tutte le sua parti al tipo OMOLOGATO e si badi bene che asserire ciò da parte della OPEL non è un reato in quanto la vettura è veramente omologata e non approvata. Tale certificato tuttavia, non abilita la vettura a circolare  è semplicemente un certificato che    unitamente al certificato di residenza dell’acquirente va consegnato alla MCTC per immatricolare il veicolo, quindi  legittimarne la circolazione su strada.

 

Si badi bene, va ribadito  che sebbene il certificato emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di conformità ad OMOLOGAZIONE,  NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.

Ecco qui di seguito per comprendere la certificazione necessaria dopo la Omologazione da parte della MCTC.

Nel caso del Doc . 1:  l’autocertificazione con sottolineato in verde l’omologazione che riporta il numero OM51543EST60  ( é questo il numero che sarà presente sempre su tutte le vetture uguali  sia sull’autocertificazione che sulla carta di circolazione)  in questo caso  è relativa al veicolo telaio W0L000039G5109128 sottolineato in rosso, e si noti come la OPEL abbia dichiarato sotto la sua responsabilità che l’apparato e conforme al tipo omologato, non commettendo alcun reato di falsa attestazione. La prossima vettura prodotta dalla Opel per il modello Kadett uguale a quella di cui al numero di omologazione OM51543EST60, avrà il telaio W0L000039G5109129 e poi  W0L000039G5109130 ecc., ed in ogni caso,  sia tutti i certificati di autocertificazione (Doc.1)  che le carte di circolazione (Doc.2) avranno sempre in comune il numero di omologazione OM51543EST60

 

dichiarazione kadett

Con questo certificato come già detto si va alla MCTC e rilasciano quanto appresso Doc. 2

 

libretto kadett

 

 

Ora SI !,   che il veicolo è idoneo alla circolazione su strada.

Ipotizzando però  di acquistare un veicolo  senza pagare la messa su strada quindi privo di targa e carta di circolazione questo potrà circolare in una mia proprietà CHIUSA, ma sicuramente non per  strada. Qualora lo facessi e venissi  fermato sicuramente non potrò dire all’agente mostrando il Doc. 1 “ guardi che la mia vettura è omologata” e farla franca.

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Sperando di essere stato chiaro ed  avervi fatto capire i passaggi ora arriviamo all’autovelox. Stesso discorso dell’auto…, si producono 2 esemplari (telaio 1  e telaio 2) si portano alla MCTC, che, dopo le opportune verifiche,  “dovrebbe “ omologare ( ma non avviene per motivi che non siamo qui ad indicare) come da norma specifica quale è l’art 142 comma 6 del C.d.S. qui di seguito riportato: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”

Quindi ai sensi art 192 comma 8 del reg. di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S.: “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

Pertanto per ogni apparato che la casa costruttrice costruisce in conformità al campione  questa dovrebbe dichiarare il  “debitamente omologato”,  ma non può farlo perchè altrimenti commetterebbe  un reato. Con il certificato (tipo quelli qui sotto riportati) si limitano come nel caso del “Doc. 3 SODI”  ad effettuare un presunto artifizio e raggiro mediante le scritte in grassetto tentando prima  in indurre in errore i lettori, per poi ravvedersi e indicare che la Sodi dichiara ….. approvati e permettendo così alle altre due case fabbricanti di eludere  l’obbligo di dichiarare quello che in effetti non possono dichiarare, ma necessario al fine di ottenere  il  certificato con cui  il ministero autorizzerebbe   l’utilizzo della strumentazione  ai fini sanzionatori.

sodi

 

 

Addirittura, nel caso Doc. 3 Eltraf  qui di seguito, la società fornisce  dichiarazione di collaudo e conformità addirittura alla direttiva comunitaria di compatibilità elettromagnetica, ma mai di “debita omologazione”

 

eltraff

e per finire con la dichiarazione Doc. 3 Lindblad & Piana la società,  lavandosene le mani dichiara: “è conforme al prototipo depositato”

lindblad
Con questo tipo di certificati che sono paragonabili al certificato Doc. 1 emesso dall’OPEL, necessita la successiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti affinché detto Ministero (prima dell’anno 2000 Min. dei LL.PP.) per  l’utilizzo  così come previsto dall’art 345 comma 2 del reg. di attuazione in rif. all’art 142 del C.d.S. e qui di seguito riportato.

Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentaleNon possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%

 

Per  singole apparecchiature deve quindi intendersi  ogni  singola apparecchiatura identificata da una univoca matricola, così facendo si eviterebbero quegli atti criminosi di cronaca che hanno portato a scoprire autovelox clonati, in quanto il Ministero MAI potrebbe, nè MAI rilascerebbe  2 certificati con la stessa matricola cosa che invece potrebbero fare dei privati poco seri. Presso il Ministero, una volta inserito il  numero di matricola questi già risulterebbe nell’archivio e pertanto non duplicabile, infatti, ad esempio,   la Motorizzazione non ha MAI rilasciato targhe uguali per 2 vetture.

Il certificato  (tipo doc 4) che deve essere emesso dal Ministero su carta intestata completo di  stemma della Repubblica Italiana, secondo quanto disposto dall’art 345 comma 2 del reg. di esec. del C.d.S.,  dovrebbe essere il  tipo qui a destra. Il  suo  rilascio è appunto subordinato alla presentazione al Ministero di certificati tipo Doc. 3 SODI, Doc. 3 Eltraf, Doc. 3 Lindblad & Piana o di altri produttori,  emessi appunto dal costruttore ai sensi art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S. con cui   il costruttore si assume la responsabilità di aver prodotto un apparato conforme al campione depositato al Ministero ma che  deve essere “debitamente omologato”

testata decreti - Copia

Il doc 5 qui sotto è invece un certificato di taratura (che nulla ha a che  vedere con il certificato tipo doc 4) ed  i cui  parametri dovrebbero essere impartiti dal Ministero. Dovrebbero in quanto    in mancanza di opposita omologazione è chiaro che tali parametri non possono essere stati mai  emessi.

taratura

 

Altra curiosità riguarda il mancato obbligo di verifica dell’apparato autovelox di cui   all’art 142 comma 7 -8 – 9 e 9 bis

Quando si va a compare una vettura probabilmente ai più sfugge che il prezzo del veicolo non comprende la messa su strada, cosa significa ciò, semplicemente che il veicolo potrebbe essere acquistato per circolarci in una area privata (ad esempio: camion da cave, auto negli aeroporti ecc,) in questo caso quindi il mezzo non viene immatricolato e non viene emessa alcuna carta di circolazione,  unico documento necessario  per  circolare su strada nel rispetto della legge, quindi permettere al Ministero, grazie alla registrazione del veicolo presso i Pubblici Uffici, di essere a conoscenza che quell’auto circola su strada, permettendo così all’Ente,  in ogni momento, di invitare il proprietario a sottoporre il veicolo a quelle verifiche necessarie alla sicurezza, tanto che, qualora sottoponiate il veicolo a revisione presso officine private, sebbene autorizzate dalla MCTC (Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione), proprio perchè private, tacitamente accettate la possibilità che il Ministero possa comunque chiedervi nuovamente di sottoporre a revisione il mezzo, ovvero a quelle verifiche di garanzia che solo il servizio pubblico può fornire. (presso le officine private  vi è una AVVISO che riporta  tale  possibilità)

Detto ciò ampliamo il discorso verso gli AUTOVELOX.

Il C.d.S. non è stato scritto a caso e da incompetenti e gli articoli si susseguono in successione  logica; nel reg di esec. C.d.S.

 

Art. 192. – Omologazione ed approvazione (art. 45 C.s.).

 

  1. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
  2. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono dispostidall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Ovvero lo Stato per la verifica di quanto al comma 6,  si avvale per quanto al comma 8, di proprio personale a far  verificare la legittima conformità che il costruttore si era precedentemente assunto in fase di costruzione dell’apparato di averlo prodotto in copia conforme al campione, ossia lo Stato in questo caso può esercitare quelle verifiche simile per condotta come al già detto per la vettura, < richiamarla a se pur dopo che sia stata revisionata da una officina privata>

Ma lo Stato come può richiamare ed espletare le verifiche su un autovelox, se il Ministero non ne è conoscenza della sua costruzione ed operatività sul territorio nazionale se non che tramite  e per quanto previsto  dal C.d.S. ? ed  ecco appunto che ne prevede l’approvazione con l’articolo seguente

 

Art. 345. – Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)

 

  1. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Questo articolo precisa a chiare note che ogni singolo strumento, identificato mediante numero di matricola (che deve essere apposto sullo strumento stesso  in modo INAMOVIBILE ed in sinonimia con il telaio per i veicoli)  debba essere appunto approvato,  ossia ciascuno strumento DEVE essere registrato al Ministero affinché questi ne conosca l’esistenza e il soggetto che ne sia in possesso proprio per permettere all’Ente,   quale Pubblico Ufficio garante  supremo della legalità,   di poter svolgere quei controlli di cui al predetto 192/8.

Il tentare con patetici argomenti di nascondere la verità non può che essere considerato  inettitudine o malafede.

Si riporta qui di seguito uno stralcio della delibera di un Comune che prescrive chiaramente come l’acquisto debba essere subordinato alla “debita omologazione” così come previsto dalla legge all’art 142/6 del C.d.S. perché lo strumento  possa essere utilizzato ai fini sanzionatori di cui all’art 142 comma 7 – 8 – 9 e 9 bis

delibera
fivizzano delibera

Questo serve a comprendere che anche per l’autovelox,  come per un veicolo,  potrebbe non essere necessaria la trascrizione presso i Pubblici Registri in quanto il Comune in causa potrebbe anche acquistare tale apparato NON ai fini del rilevamento delle infrazioni ma farlo unicamente  per la verifica ad esempio della velocità predominante su  una determinata strada al fine di applicarvi i giusti limiti

 

 

 

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