Per prima cosa va spiegata la differenza tra i termini “approvazione” ed “omologazione”
APPROVAZIONE: Nel diritto amministrativo, atto con il quale un organo, munito di poteri di controllo, fornisce un apprezzamento circa la convenienza di un atto giuridico perfetto, al fine di decidere se debba o meno essere portato a esecuzione. L’approvazione ha lo scopo di di accertare che nessuna norma sia stata violata e che nessun danno derivi agli interessi pubblici dell’ente e dello Stato.
OMOLOGAZIONE: Provvedimento con il quale un’autorità dichiara valido e conforme alla legge un determinato atto, previo controllo delle condizioni sostanziali e procedurali prescritte per il suo compimento. Dall’omologazione scaturisce dunque l’efficacia giuridica dell’atto , che di regola è un atto promanante da parti private , in quanto in esso é contenuta un’essenziale approvazione di quell’attività , a seguito della verifica sulla legittimità, e talora anche sul merito.
Per meglio comprendere i due termini ad esempio: il Ministero della Salute approva che vengano utilizzate determinate apparecchiature elettromedicali tipo TAC RMN ecc. ma la sola approvazione è una scelta di utilizzo e non di verifica, per cui l’immissione di tali prodotti sul mercato è subordinata all’omologazione, e senza di questa non potranno MAI essere utilizzati tali apparati, ed ancora il Parlamento ed il Senato APPROVANO una legge, ma senza la firma del Capo dello Stato previa le opportune verifiche di legalità, la legge non è esecutiva, ed ancora, l’atto di un Notaio si compone di 2 fasi, la prima di verifica della rispondenza alle leggi di cosa si vuol vendere, e ciò è paragonabile all’omologazione, mentre la seconda, di registrazione dell’atto presso i pubblici uffici, è paragonabile all’approvazione. Il certificato di conformità emesso dal fabbricante per ogni singolo esemplare, è valido solo per la vendita al privato, mentre nel caso di utilizzo da parte di un’Ente pubblico, proprio perché questi, possa essere in grado di esercitare il controllo sui singoli apparati, devono essere approvati, che in sostanza consta della sola registrazione presso l’Ente di vigilanza.
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Come esposto dal docente presso l’Accademia della Crusca prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, “l’approvazione” diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!). (vedere in menù principale <Info autovelox>
In merito alla Taratura, questa deve essere eseguita dall’Ente competente o da uffici da esso indicato, ad esempio: per la revisione dei veicoli bisogna necessariamente oltre che direttamente alla M.C.T.C. servirsi di officine autorizzate appunto dalla M.C.T.C. in quanto la legge demanda al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tale compito che a sua volta lo demanda alla M.C.T.C. ed a sua volta ad officine private accreditate. Diversamente la revisione non sarebbe valida. In analogia come da sent 113/2015 della Corte costituzionale per trasmissione la competenza di omologazione e taratura sono per la legge 273/91 di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e non del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
La sentenza 113/2015 della Corte costituzionale ha rimesso nei giusti binari il comportamento illecito di Funzionari e Dirigenti della Pubblica Amministrazione avvisandoli delle improprie e talvolta false procedure nel tentativo di far apparire legittimo ciò che non E’.