Info ricorso

autove10ATTENZIONE!

Sia nel caso di ricorso al Prefetto che al G.d.P. e solo al primo ricorso, qualora previsto nel verbale, va sempre eseguita la comunicazione di chi guidava la vettura al momento dell’infrazione. E possibile utilizzare alternativamente o il modulo allegato al verbale (consigliato) o quello da noi allegato al ricorso, quest’ultimo consigliato nel caso sia previsto il ritiro della patente.

 

 

Inteso che non è possibile fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione del verbale di contestazione (Cass. Sez. I Civile  sent. 8515 del 22/06/2001), ne consegue che in molti Atti Giudiziari, si possono ravvisare violazioni penali quali:

  1. Falso ideologico in atto pubblico (art 479 c.p.) volendo affermare che esista una omologazione del modello dell’apparato.
  2. Abuso ed eccesso di potere (323 c.p.) asserendo e concedendo la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km, cosa subordinata all’approvazione dell’apparato effettivamente utilizzato come previsto e richiesto dall’art 345/2 reg. esec. del C.d.S., ma  come da sentenza in nostro possesso emessa da un tribunale penale a seguito di accertamenti dei Carabinieri, Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha affermato di non aver mai rilasciato tale approvazione per alcun apparato, e non che non debba essere rilasciato, tanto che interrogata l’Accademia della Crusca  (unici in Italia per definire la semantica delle parole), il Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa  in merito all’approvazione ha detto: diventa eseguibile solo quando sia stato approvato dall’autorità (competente, naturalmente!). Quindi, qualora  per l’apparato effettivamente utilizzato ed identificato dalla matricola non sia stato rilasciata approvazione  da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, questi non è idoneo al rilevamento.
  3.  Omissione in atti di ufficio (328 c.p.), sia a carico del responsabile della Polizia che ha redatto il verbale, che del Prefetto,  che si potrebbe configurare  successivamente all’inoltro dei nostri ricorsi.
  4. Per concludere, redigere il verbale oggetto di ricorso,  mediante l’uso illegittimo dello strumento accertatore della velocità, potrebbe configurarsi il reato di “truffa”,(640 c.p.)(Cassazione  II sez. Penale 12/12/2008  n° 11131) per motivi analoghi.

Tutti questi reati sono perseguibili d’ufficio ovvero basta il solo esposto alla Procura della Repubblica. Non dar seguito a ciò, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto si indebolisce notevolmente le possibilità di vittoria qualora ci si appelli al G.d.P.


 

Qui di seguito le norme in sintesi che regolano il ricorso  sia al Prefetto che al G.d.P.

Per prima cosa bisogna verificare la data di notifica del verbale e questa deve avvenire entro 90 gg dalla violazione. Dalla notifica del verbale si dispongono di 30 gg per ricorrere al G.d.P. e 60 gg. per il Prefetto.

Per determinare la data di notifica il miglior modo è verificare le timbrature sulla busta, e la Corte costituzionale è intervenuta in tal merito, dapprima con la sent 477/2002 quindi con la 3/2010

 sent. 3/2010    DELLLA CORTE COSTITUZIONALE

[ ..omissis..] riuniti i giudizi, [..omissis]

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2010.

________________________________________________________

Bisogna innanzitutto tener presente che ogni singola parte della nota 2) conclusiva della sentenza, ha quale riferimento l’illegittimità costituzionale della data di spedizione;  pertanto, oltre che da attenta lettura, è anche  ovvio, che ai fini del conteggio per il pagamento o ricorso non potrà appunto essere mai presa a riferimento la data di spedizione, è pacifico quindi che la data di riferimento, sempre come riportato nella sentenza è la data di ricezione effettiva  da parte del destinatario, della raccomandata di avviso  o, in assenza di questa,  al compimento del 10 ° giorno di giacenza alle poste, della cui giacenza se ne da avviso  informativo al cittadino mediante inserimento nella cassetta postale.

Conclusione ed esempio:    Se la spedizione dell’atto è datato 01 marzo 2013, mentre il postino, solo  in data  18 marzo 2013 recapita al domicilio del destinatario  la raccomandata di avviso giacenza dell’atto presso la casa comunale, è appunto da quest’ultima data che iniziano a decorrere i termini di pagamento o di ricorso, ovvero il 18 marzo 2013, e giammai dal  01 marzo 2013

Qualora il 18 marzo 2013, il destinatario, o chi per lui non è presente nella residenza, il postino lascia nella cassetta delle poste un avviso di giacenza, entro la quale, nel termine di 10 giorni,  il cittadino DEVE andare a ritirare la raccomandata;  e dal momento dell’effettivo  ritiro,  decorrono appunto i termini di ricorso o pagamento. Se il destinatario dell’atto però va oltre il 10° giorno a ritirare la raccomandata, ad esempio il 30 marzo 2013, i termini di ricorso o pagamento non partono come detto  dalla data di ritiro  ovvero il 30 marzo 2013 ma appunto dal 28 marzo 2013 (decorsi 10 giorni dall’avviso di giacenza)

Resta inteso che i giorni, sia  per il pagamento che  contestazione,  decorrono sempre dal giorno successivo alla notifica o ritiro dell’avviso di giacenza,  e, se il termine ultimo è festivo, questo si protrae al 1° giorno feriale successivo.
—————————–

Conferma di quanto asserito lo potrete trovare anche sul sito della Polizia di Stato che stranamente spesso da errore di pagina su  clicca (forse è sconveniente dare giuste informazioni?)

ma che noi abbiamo salvato e riproponiamo pdf_icon

 

Presso il Prefetto in caso di audizione è possibile verificare eventuali ulteriori violazioni di legge in merito al passaggio dei documenti tra i vari uffici i  cui termini sono perentori, e qualora non rispettati farlo trascrivere nel verbale di audizione, quale ulteriore motivo di annullamento del verbale

Cosa prevede la legge?

Art. 203. Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1)

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (2)

Art. 388. – Ricorso al Prefetto (art. 203 C.s.).

1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

2. Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, competente a norma dell’articolo 203 del codice, questi lo trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 204. Provvedimenti del prefetto.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace (1)

1. Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui all’articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti indicati  nell’articolo  196. L’opposizione   è regolata  dall’articolo  7  del  decreto   legislativo   1°settembre 2011, n. 150.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione, per conoscerne la sede  vai alla pagina <servizi> quindi <Argomento:Varie>.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di notificazione del verbale  di  accertamento

 

 Quanto in appresso sono le controdeduzioni della Polizia  ed  è un esempio,  in quanto il cittadino ha presentato in data 24/04/2015 ricorso  direttamente alla Polizia e non al Prefetto, e la stessa Polizia come da timbratura  solo il 09/08/2015 ha inoltrato gli atti alla Prefettura  al 107° giorno, quindi ecco violato l’art. 203 comma 2

plrm gr

pdf_icon << ulteriore esempio dal compartimento della Polizia Stradale  per il Friuli Venezia Giulia

 

 

ecco invece altro caso in cui il Prefetto ha emesso ordinanza oltre i 120 gg

decr pref scad 120gg023 - Copia

 

 

 

Presentando il ricorso al Prefetto i giorni  massimi per il trattamento della pratica sono  30 gg concessi al Prefetto per inviare i documenti alla Polizia, 60 la polizia  per rimandare gli atti  al Prefetto contestualmente alle controdeduzioni, poi ancora il Prefetto 120 gg per emettere ordinanza, quindi ulteriori 150 gg per la notifica,   totale 360 gg

Qui di seguito si fa un esempio: Se il tuo ricorso è stato accettato  dalla Prefettura in data 31 marzo, la Prefettura entro il 30 aprile deve provvedere ad effettuare la richiesta all’Ente accertatore (polizia)  ed appunto ammesso che spedisca gli atti il 30 aprile ecco che i loro termini sono stati assolti . La polizia però potrebbe ricevere gli atti il 05 maggio (5 giorni dopo la spedizione) e questa a sua volta ha 60 gg. per rimandare gli atti alla Prefettura unitamente alle controdeduzioni e che potrebbe fare  appunto il 04 luglio, ed anche in questo caso (ultimo dei 60 giorni) i tempi sono stati rispettati. A questo punto la Prefettura riceve gli atti sempre ad esempio  il 12 luglio (8 giorni dopo), ancora la Prefettura ha 120 gg per emettere l’ordinanza che  scadrebbe il 09 novembre e che puntualmente come nei casi precedenti compie proprio all’ultimo dei giorni consentiti. Ora però i tempi per la notifica che sono di 150 gg  visto i ritardi accumulatiti tra invio e ricezione  che nel caso sono 5+8 =13,  i 150 gg sono  137  proprio per non superare i tempi totali di 360 gg.. Ritornando a monte  della cosa, se la Prefettura ricevuto il ricorso il 31 marzo ed  invia gli atti alla Polizia il 30 aprile, a sua volta la Polizia, che disponendo di 60 gg  quindi fino al 29 giugno, inviando gli atti alla Prefettura oltre tale termine ad esempio 14 luglio quindi eccedendo di 15 giorni, la Prefettura pur impiegando molto meno dei 120 giorni a lei concessi per l’emanazione del provvedimento, ad esempio 70, i 50 giorni non utilizzati dalla Prefettura non possono compensare i  giorni in eccesso utilizzati dalla Polizia    e cosi via per tutti i passaggi i  cui singoli periodi sono PERENTORI,  In alcune Prefetture ONESTE  già loro al verificarsi di ciò provvedono ad non procedere oltre arrestando il proseguio dell’atto.

 

In sostanza è come dire: in un ascensore è presente l’avviso di carico max 3 persone e 240 kg di carico,  quindi possono accedere tre persone di 80 kg cadauna  ma anche due persone da 70 kg ed una  100 kg il cui totale non supera sia il numero di persone che i kg totali, ma non potrebbero andare nello stesso ascensore  3 persone, due da 70 kg cadauna ed una da 110 kg, oppure 4 persone di 60 kg cadauna, perché in entrambi i casi verrebbero meno le condizioni, nel primo caso “il peso” e nel secondo “il numero di persone”.  Stesso discorso per un veicolo, provate a portare una persona in più pur non superando il peso complessivo oppure una persona in meno ma superando il peso complessivo, si verrebbe multati

***

Oltre al ricorso  è possibile fare richiesta accesso atti (legge 241/90)  (doc. ….)  in merito alla prova  da fornirsi da parte dell’Ente accertatore  come da legge 150/2010 (citata nel ricorso).

Con la mancata ricezione delle richieste formulate in quanto omissive oppure per inoltro al richiedente di materiale non pertinente alle richieste, dopo ulteriore invito mediante invio doc. ….. si potrà procedere a denuncia querela come pure ribadito nella sentenza 45629/2013 della Cassazione VI Sezione penale

I verbali,  inoltre, spesso presentano violazioni al codice penale qualora venga attestato l’omologazione dell’apparato, cosa non rispondente al vero e sanzionabile dall’art 479 c.p.

Sempre nei verbali si indica che in sede di approvazione come da art 345/2 del reg. di esec. del C.d.S.  viene concessa la tolleranza di legge del 5% , ma ciò non è possibile come da sent. Doc 7) allegato con evidente abuso ed eccesso di potere (323 c.p.)

In merito alla taratura si osserva e si fa presente quanto appresso affichè si possa meglio comprendere perché non eseguita: se la revisione auto fosse fatta presso una officina non autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, questa non sarebbe valida, stessa cosa per la tartaura in quanto la sent 113/2015 della Corte costituzionale ha detto che la taratura ed omologazione essedo soggette alla legge 273/1991 sono appunto di competenza del MISE (Ministerro dello Sviluppo Economico) e non del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) quindi un ulteriore invito sarebbe quello di chiedere all’Ente accertarore

  1. il Decreto Ministeriale di Omologazione del modello da parte del MISE (Ministerro dello Sviluppo Economico)
  2. l’approvazione dell’apparato effettivamente utilizzato ed identificato dalla matricola riportata sul verbale
  3. Il certificato di accreditamento presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del laboratorio che ha eseguito la taratura
  4. Data di commercializzazione dell’apparato, mediante fattura di acquisto e dichiarazione se lo strumento è provvisto oltre che di marcatura CE anche del marchio  M

Di quanto sopra per i punti 1-2-e 3 nulla al momento esiste come  pure contestato nel verbale. Richiedere tali documenti implica che poi si deve dar seguito in mancanza di risposte a tali richieste, per il punto 4  vedere   in Metrologia legale

I documenti che molte Amministrazioni   cercano di spacciare quali validi sostituti di quelli su innanzi citati, comporterebbe un ulteriore atto da parte del ricorrente quale denuncia-querela come ribadito dalla sent  45629/2013 VI sez. Penale della Corte di Cassazione. Per avere una idea più chiara si invita a leggere “Info autovelox

In caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto e solo qualora si sia adempiuto alla richiesta accesso atti culminante con la querela, (con prova documentale da inviarci), il ricorso al G.d.P. sarà gratuito ed eseguito dal personale del sito.

Per il Codice della Strada completo vedere pagina “servizi”

I commenti sono chiusi.