1)La PROVA – 2)Le PROCEDURE – 3)Le VERIFICHE
1)La PROVA
Resta a carico della P.A. la prova accusatoria che di fatto grava su chi apre il tema e dunque su chi asserisce la colpevolezza, (legge 150/2011) in quanto l’innocenza non va accertata, ma è conseguenziale alla mancata prova della colpevolezza, l’Amministrazione deve allegare e provare la sussistenza della violazione e della responsabilità del ricorrente e quindi fornire le dimostrazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria, ovvero fornire la foto sia della violazione (momento preciso ed al fotofinish), quella dei dati di identificazione del veicolo (targa) e quella/e di raccordo delle due precedenti foto come in appresso.
La foto 1 è quella attualmente mancante mentre ci viene fornita la sola foto 4 che non prova la violazione ma solo la presenza sul posto. e comunque anche solo queste due foto da sole (foto 1 e 4) non sarebbe possibile ricollegarle nello stesso posto ed in sequenza
se
La foto qui sotto, ovvero le tre foto si raccordano tra loro quindi la foto 1 prova la violazione, la foto 3 i dati identificativi del veicolo e la 2 raccorda le foto 1 e 3
Questa serie di foto provano sia la violazione (foto 1) che lo svolgimento dei fatti (foto 2 e 3) NONCHE’ dei dati di identificazione (targa) del veicolo (foto 4) adeguando le immagini alle prescrizioni di legge quali art 201 comma 1 bis lettera e) del C.d.S. e della legge 168/2002 art 4 comma 3
La foto ovvero quello che viene spacciata per prova fotografica, non è null’altro che la prova della presenza in un determinato posto del veicolo identificato dalla targa e che tale documento può essere con dati di sovrimpressione (sovrapposizione di un testo o di una grafica sull’immagine) o di sovrapposizione (mettere un oggetto sopra un altro). Nel primo caso le scritte o immagini sono di norma contestuali allo scatto della foto o del video, (tipo i tempi di gare sportive), nel secondo caso ciò di norma avviene in un secondo tempo aggiungendo scritte o immagini realizzate prima o dopo l’evento.
Nel caso degli autovelox i cui rilevamenti vengono eseguiti a non meno di 1/1000 di secondo, conteggiati ai fini della determinazione della violazione e del comma da applicarsi, non possono essere poi ignorati sia sul verbale che con dati sovrapposti sulla foto, tanto che ad esempio come nelle due immagini in appresso si comprende appunto anche la falsità degli agenti nell’attestare che la foto sia della violazione ma scattata in tempi successivi quindi anche l’ipotesi di falso nel riportare sulla foto un orario antecedente alla violazione seppur di mm/s.
Altro esempio che dimostra l’inattendibilità degli strumenti ed in particolare della taratura in quanto come da i verbali, il tempo di intervallo tra i due rilevamenti sono di 2 minuti che se invece visti dalle foto sono 2 minuti e 5 secondi ovvero 125 secondi e lo spazio tra le due postazioni autovelox 700 mt.
Visto che i due verbali danno una velocità del veicolo superiore a 100 km/h e che i due apparati autovelox sono a 700 mt di distanza uno dall’altro, si deduce che percorrere 700 mt in 125 secondi corrisponde ad una velocità di 20,160 km/h e non oltre 100 km/h
(in 125 secondi a 100 km/h si percorrono quasi 3,5 km e non 700 mt)
Quando facciamo un ricorso contro una multa al codice della strada, per esempio, capita che testi con identiche motivazioni siano accettati da un giudice e respinti da un altro; anche se sul codice della strada c’e’ scritto “verde” e il contesto in cui viene elevata la contravvenzione non e’ per niente “verde”. C’e’ un giudice che si pronuncia in un modo e un altro nel perfetto opposto, e le procedure per fare opposizione in caso di bocciatura sono piu’ costose della multa in se’… e’ questo un Paese civile con certezza del diritto e della pena? Non pretendiamo di essere migliori di altri, e seppur i nostri ricorsi hanno un’accoglimento finale per oltre il 99%, non ne garantiamo l’esito, perchè non agiamo al di fuori della legge, basti pensare che un ricorso notificato al 93° giorno con date certe dei timbri postali, pertanto oltre i termini di legge, ci è stato rigettato da un Prefetto appellandoci quindi al G.d.P.. Ci avvaliamo di leggi e decreti per contestare quei verbali i cui apparati rilevatori di velocità non sono omologati, anche se dichiarati tali.
Ci teniamo a precisare che non siamo contro gli autovelox, ma li vogliamo rispondenti alle leggi a tutela dei cittadini e non agli interessi dei costruttori, commercializzatori ecc. .
Dovendo dare il giusto significato che hanno le parole,
omologato: non è sinonimo o analogo di approvato nè da esso deriva
Omologare in difformità delle leggi vigenti, o semplicemente approvare, apparati che non producono la prova fotografica e lo svolgimento dei fatti a garanzia dei cittadini, non possono godere del nostro plauso, come di chiunque altro cittadino. Possiamo essere più o meno d’accordo sulla segnalazione preventiva degli autovelox, ma ciò si è reso necessario mediante leggi, per limitare le vere e proprie imboscate da parte di quelle amministrazioni locali che li utilizzano per fare cassa. Sarebbe auspicabile, vietare per legge, il rilevamento con autovelox, su quelle strade con limiti inferiori a quanto previsto dal C.d.S.
A cosa servono gli autovelox fissi se non che a multare gli sprovveduti o distratti? La maggior parte di persone accorte, rallentano avanti a loro per poi accelerare e correre ancora di più per recuperare quell’attimo di tempo perso.
Abbiamo le prove che gli autovelox sono illegali,in quanto non omologati nel modello, non approvati in quelli effettivamente utilizzati e privi di taratura, pertanto contestabili e vincenti al 100%. (sent. 113/2015 Corte Costituzionale)
Puoi verificare qui di seguito perché l’autovelox che ti ha multato non è legale.
Nel tentativo di far comprendere l’indubbia necessità dell’omologazione degli apparati rilevatori di velocità di seguito si riporta la corretta procedura per ottenere l’approvazione di ciascun singolo apparato specificando che ogni strumento deve essere identificato da un numero di matricola e corredato da un certificato con un numero sequenziale.
Per meglio spiegare, si potrebbe rapportate il tutto ad una vettura che è contrassegnata da un numero di telaio e da una targa entrambi unici nonché da una propria carta di circolazione con un proprio numero progressivo univoco.
Tornando quindi all’Autovelox, questi per essere usato deve essere effettivamente corredato di certificato che lo abilita e segnato da una matricola univoca che lo connoti.
2)LE PROCEDURE
PROCEDURE di OMOLOGAZIONE
Per prima cosa non vanno assolutamente scambiati tra loro i seguenti termini “Modello Omologato” (anche se poi non è omologato ma approvato) e “Apparato Approvato“.
Il modello è riferito ad un solo esemplare, ovvero quello in possesso del Ministero, che essendo uno solo e non confondibile con altri non necessita che sul decreto si citi il numero di matricola. Questo è appunto il MODELLO DEBITAMENTE OMOLOGATO come richiesto dall’art 142 comma 6 del C.d.S.
Tutti gli altri, prodotti in serie, ovvero tutti quelli in dotazione alle forze di polizia per i rilevamenti della velocità ed identificabili dalla univoca matricola che li contraddistingue, devono essere i cosiddetti APPARATI APPROVATI in copia conforme al modello “debitamente omologato”.
Tale approvazione posta dal Ministero deve essere effettuata per ogni apparato come richiesto dall’art 345 comma 2 reg di esec. del C.d.S. quale procedura assolutamente necessaria affinché il Ministero possa conoscerne l’immissione sul mercato e quale forza di Polizia ne sia in possesso. Solo così il Ministero può riservarsi di svolgere su ciascun apparato quelle azioni di controllo proprie della P.A. come peraltro previsto dall’art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S.
Quando una casa automobilistica intende produrre delle vetture da immettere sul mercato, deve preventivamente sottoporre il veicolo campione a prove di omologazione, rappresentando che questa è necessaria affinché l’Ente Pubblico verifichi la rispondenza dell’oggetto da sottoporre all’omologazione. Deve inoltre essere verificato che esso sia conforme alle leggi dello Stato, cosa che non avviene con la sola approvazione, in quanto in questo caso lo Stato, diciamo apprezza e/o condivide la scelta del fabbricante. Nel caso specifico la OPEL decide di richiedere l’omologazione del modello Kadett quindi provvede a costruirne 2 esemplari identici che identifichiamo con telaio 1 e telaio 2 , li porta alla Motorizzazione e questa dopo aver verificato che 1 e 2 sono identici provvede a verificare che la vettura 1 sia conforme alle leggi dello Stato.
(Un esempio anche banale che possa spiegare una mancata omologazione potrebbe essere la presenza di tracce di amianto in una eventuale aletta parasole, in questo casa la vettura non potrebbe essere omologata, perché in Italia l’amianto è vietato.)
A questo punto viene dato un numero di omologazione ad esempio 1234/24/15. Fatto quanto sopra, la MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) restituisce la vettura 2 alla OPEL e con delega fornita dalla legge autorizza la casa costruttrice a produrre le successive vetture identificabili con un numero di telaio conseguenziale quindi 3 – 4 – 5 ecc. e per ciascuna di esse la casa automobilistica emette un certificato nel quale dichiara che il veicolo è conforme in tutte le sua parti al tipo OMOLOGATO e si badi bene che asserire ciò da parte della OPEL non è un reato in quanto la vettura è veramente omologata e non approvata. Tale certificato tuttavia, non abilita la vettura a circolare è semplicemente un certificato che unitamente al certificato di residenza dell’acquirente va consegnato alla MCTC per immatricolare il veicolo, quindi legittimarne la circolazione su strada.
Si badi bene, e va ribadito che sebbene il certificato emesso in autocertificazione dall’ OPEL sia di OMOLOGAZIONE, NON consente l’utilizzo del veicolo su strada.
Ecco qui di seguito per comprendere la certificazione necessaria dopo la Omologazione da parte della MCTC.
Nel caso del Doc . 1: l’autocertificazione con sottolineato in verde l’omologazione che riporta il numero OM51543EST60 ( é questo il numero che sarà presente sempre su tutte le vetture uguali sia sull’autocertificazione che sulla carta di circolazione) in questo caso è relativa al veicolo telaio W0L000039G5109128 sottolineato in rosso, e si noti come la OPEL abbia dichiarato sotto la sua responsabilità che l’apparato e conforme al tipo omologato, non commettendo alcun reato di falsa attestazione. La prossima vettura prodotta dalla Opel per il modello Kadett uguale a quella di cui al numero di omologazione OM51543EST60, avrà il telaio W0L000039G5109129 e poi W0L000039G5109130 ecc., ed in ogni caso, sia tutti i certificati di autocertificazione (Doc.1) che le carte di circolazione (Doc.2) avranno sempre in comune il numero di omologazione OM51543EST60
Con questo certificato come già detto si va alla MCTC e rilasciano quanto appresso Doc. 2
Ora SI !, che il veicolo è idoneo alla circolazione su strada.
Ipotizzando però di acquistare un veicolo senza pagare la messa su strada quindi privo di targa e carta di circolazione questo potrà circolare in una mia proprietà CHIUSA, ma sicuramente non per strada. Qualora lo facessi e venissi fermato sicuramente non potrò dire all’agente mostrando il Doc. 1 “ guardi che la mia vettura è omologata” e farla franca.
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Sperando di essere stato chiaro ed avervi fatto capire i passaggi ora arriviamo all’autovelox. Stesso discorso dell’auto…, si producono 2 esemplari (telaio 1 e telaio 2) si portano alla MCTC, che, dopo le opportune verifiche, “dovrebbe “ omologare ( ma non avviene per motivi che non siamo qui ad indicare) come da norma specifica quale è l’art 142 comma 6 del C.d.S. qui di seguito riportato: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”
Quindi ai sensi art 192 comma 8 del reg. di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S.: “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
Pertanto per ogni apparato che la casa costruttrice costruisce in conformità al campione questa dovrebbe dichiarare il “debitamente omologato”, ma non può farlo perchè altrimenti commetterebbe un reato. Con il certificato (tipo quelli qui sotto riportati) si limitano come nel caso del “Doc. 3 SODI” ad effettuare un presunto artifizio e raggiro mediante le scritte in grassetto tentando prima in indurre in errore i lettori, per poi ravvedersi e indicare che la Sodi dichiara ….. approvati e permettendo così alle altre due case fabbricanti di eludere l’obbligo di dichiarare quello che in effetti non possono dichiarare, ma necessario al fine di ottenere il certificato con cui il ministero autorizzerebbe l’utilizzo della strumentazione ai fini sanzionatori.
Addirittura, nel caso Doc. 3 Eltraf qui di seguito, la società fornisce dichiarazione di collaudo e conformità addirittura alla direttiva comunitaria di compatibilità elettromagnetica, ma mai di “debita omologazione”
con questo Doc. 3, la società Lindblad & Piana, lavandosene le mani dichiara: “è conforme al prototipo depositato”
La Sintel Italia con lo scout speed
Con questo tipo di certificati che sono paragonabili al certificato Doc. 1 emesso dall’OPEL, necessita la successiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti affinché detto Ministero (prima dell’anno 2000 Min. dei LL.PP.) per l’utilizzo così come previsto dall’art 345 comma 2 del reg. di attuazione in rif. all’art 142 del C.d.S. e qui di seguito riportato.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%
Per singole apparecchiature deve quindi intendersi ogni singola apparecchiatura identificata da una univoca matricola, così facendo si eviterebbero quegli atti criminosi di cronaca che hanno portato a scoprire autovelox clonati, in quanto il Ministero MAI potrebbe, nè MAI rilascerebbe 2 certificati con la stessa matricola cosa che invece potrebbero fare dei privati poco seri. Presso il Ministero, una volta inserito il numero di matricola questi già risulterebbe nell’archivio e pertanto non duplicabile, infatti, ad esempio, la Motorizzazione non ha MAI rilasciato targhe uguali per 2 vetture.
Il certificato (tipo doc 4) che deve essere emesso dal Ministero su carta intestata completo di stemma della Repubblica Italiana, secondo quanto disposto dall’art 345 comma 2 del reg. di esec. del C.d.S., dovrebbe essere il tipo qui a destra. Il suo rilascio è appunto subordinato alla presentazione al Ministero di certificati tipo Doc. 3 SODI, Doc. 3 Eltraf, Doc. 3 Lindblad & Piana o di altri produttori, emessi appunto dal costruttore ai sensi art 192 comma 8 del reg. di esec. del C.d.S. con cui il costruttore si assume la responsabilità di aver prodotto un apparato conforme al campione depositato al Ministero ma che deve essere “debitamente omologato”
Il doc 5 qui sotto è invece un certificato di taratura (che nulla ha a che vedere con il certificato tipo doc 4) ed i cui parametri dovrebbero essere impartiti dal Ministero. Dovrebbero in quanto in mancanza di opposita omologazione è chiaro che tali parametri non possono essere stati mai emessi.
Altra curiosità riguarda il mancato obbligo di verifica dell’apparato autovelox di cui all’art 142 comma 7 -8 – 9 e 9 bis
Quando si va a compare una vettura probabilmente ai più sfugge che il prezzo del veicolo non comprende la messa su strada, cosa significa ciò, semplicemente che il veicolo potrebbe essere acquistato per circolarci in una area privata (ad esempio: camion da cave, auto negli aeroporti ecc,) in questo caso quindi il mezzo non viene immatricolato e non viene emessa alcuna carta di circolazione, unico documento necessario per circolare su strada nel rispetto della legge, quindi permettere al Ministero, grazie alla registrazione del veicolo presso i Pubblici Uffici, di essere a conoscenza che quell’auto circola su strada, permettendo così all’Ente, in ogni momento, di invitare il proprietario a sottoporre il veicolo a quelle verifiche necessarie alla sicurezza, tanto che, qualora sottoponiate il veicolo a revisione presso officine private, sebbene autorizzate dalla MCTC (Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione), proprio perchè private, tacitamente accettate la possibilità che il Ministero possa comunque chiedervi nuovamente di sottoporre a revisione il mezzo, ovvero a quelle verifiche di garanzia che solo il servizio pubblico può fornire. (presso le officine private vi è una AVVISO che riporta tale possibilità)
Detto ciò ampliamo il discorso verso gli AUTOVELOX.
Il C.d.S. non è stato scritto a caso e da incompetenti e gli articoli si susseguono in successione logica; nel reg di esec. C.d.S.
Art. 192. – Omologazione ed approvazione (art. 45 C.s.).
- Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
- Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono dispostidall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Ovvero lo Stato per la verifica di quanto al comma 6, si avvale per quanto al comma 8, di proprio personale a far verificare la legittima conformità che il costruttore si era precedentemente assunto in fase di costruzione dell’apparato di averlo prodotto in copia conforme al campione, ossia lo Stato in questo caso può esercitare quelle verifiche simile per condotta come al già detto per la vettura, < richiamarla a se pur dopo che sia stata revisionata da una officina privata>
Ma lo Stato come può richiamare ed espletare le verifiche su un autovelox, se il Ministero non ne è conoscenza della sua costruzione ed operatività sul territorio nazionale se non che tramite e per quanto previsto dal C.d.S. ? ed ecco appunto che ne prevede l’approvazione con l’articolo seguente
Art. 345. – Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)
- Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
Questo articolo precisa a chiare note che ogni singolo strumento, identificato mediante numero di matricola (che deve essere apposto sullo strumento stesso in modo INAMOVIBILE ed in sinonimia con il telaio per i veicoli) debba essere appunto approvato, ossia ciascuno strumento DEVE essere registrato al Ministero affinché questi ne conosca l’esistenza e il soggetto che ne sia in possesso proprio per permettere all’Ente, quale Pubblico Ufficio garante supremo della legalità, di poter svolgere quei controlli di cui al predetto 192/8.
Per il Tutor (SICVe) la situazione è ancora più accentuata, in quanto lo strumento, è oggetto di contenziosi in varie sedi giudiziarie. Tale apparato è privo di hardware e software (necessari alla misurazione della velocità), quindi tale strumento è in possesso di solo documentatore fotografico (postumo). Inoltre nei verbali rilevati mediante strumenti per il calcolo della velocità media, è indicata la tratta di misurazione chilometrica della strada ma non lo spazio effettivamente percorso a seguito di curve. Un esempio per tutti: il Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) in cui la corsia di marcia interna (più corta) ne aumenterebbe il calcolo della velocità rispetto alla corsia di marcia esterna (più lunga) che la diminuirebbe, con possibilità di vedersi applicato un comma rispetto ad un altro con possibilità di ritiro della patente e/o sottrazione punti o addirittura multati.
Perché il Tutor non garantisce una precisa misurazione?
In presenza di curve, la percorrenza effettiva si differenzia dalla misurazione chilometrica che viene presa con la linea longitudinale di mezzeria dell’intera sede stradale
la riprova di quanto sopra nel documento qui allegato ove la soc. Autostrade ammette nella sua certificazione che “La chilometrica indicata è da considerarsi convenzionale ed indicativa”
anche il Celeritas come il Tutor per rilevazioni sulla media percorrenza presenta le stesse anomalie
Il tentare con patetici argomenti di nascondere la verità non può che essere considerato inettitudine o malafede.
Si riporta qui di seguito uno stralcio della delibera di un Comune che prescrive chiaramente come l’acquisto debba essere subordinato alla “debita omologazione” così come previsto dalla legge all’art 142/6 del C.d.S. perché lo strumento possa essere utilizzato ai fini sanzionatori di cui all’art 142 comma 7 – 8 – 9 e 9 bis
Questo serve a comprendere che anche per l’autovelox, come per un veicolo, potrebbe non essere necessaria la trascrizione presso i Pubblici Registri in quanto il Comune in causa potrebbe anche acquistare tale apparato NON ai fini del rilevamento delle infrazioni ma farlo unicamente per la verifica ad esempio della velocità predominante su una determinata strada al fine di applicarvi i giusti limiti
3)Le VERIFICHE
Art 203 C.d.S. art. 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1)
Cosa vuol, dire ciò? che se il ricorso lo si inoltra materialmente al Prefetto, questi entro 30 gg. dalla sua ricezione, questi lo deve inoltrare alla polizia
Art 203 C.d.S. art. 2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (2)
Cosa vuol, dire ciò? che una volta che la Polizia ha ricevuto il ricorso da parte del Prefetto, oppure inviato dal ricorrente direttamente alla polizia, questa, ha 60 gg. di tempo per rimandare gli atti al Prefetto con le deduzioni proprie da parte dell’organo di polizia e corredate delle prove eventualmente richieste e/o messe in dubbio dal ricorrente nel ricorso.
Ecco qui di seguito 2 esempi come verificare ciò
Che i termini siano perentori e motivi di accoglimento da esporre in caso di audizione, ovvero in caso che pervenga il rigetto del ricorso da parte del Prefetto lo si rileva da una copia di una Ordinanza del Prefetto di Rimini che elenca quale siano i motivi di legge per cui già il Prefetto DEVE accogliere il ricorso
Nel caso vi sia pervenuta Ordinanza di rigetto ed abbiate verificato che sussistono i motivi di accoglimento innanzi detti,. potete recarvi presso il Prefetto e chiedere una revisione del procedimento facendo attenzione a che la revoca vi sia notificata per tempo ovvero entro i 30 gg massimo per eseguire eventuale ricorso al G.d.P.. Appare naturale che almeno una settimana prima della scadenza dei 30 gg dovete avere quanto richiesto per avere il tempo di proporre ricorso al G.d.P.