Metrologia legale

La Metrologia legale è stata introdotta in Italia con il Regio Decreto n.7088  del 23 agosto 1890, che all’art 11 del testo unico delle leggi sui pesi e misure riporta Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, (anche per privata scrittura) dovrà farsi in pesi o misure legali”.

Tali “misure legali sono enucleate nel D.P.R.   n. 802 del 12 agosto 1982, ( nella pagina che si aprirà inserire 802 a numero e 1982 ad anno) che ammette sia lo spazio sia il tempo come misure primarie di base del S.I. e la velocità, che risulta essere il rapporto matematico fra lo spazio e il tempo, come misura composta ai sensi dell’articolo 4 del capitolo I dell’allegato al sopra citato Decreto.

In questa fattispecie, ogni autovelox utilizzato sul territorio nazionale ricade nel regime definitivo della legge dell’11 agosto 1991, n. 273 e, quindi, rientra pienamente nell’elenco delle grandezze ricomprese nell’ambito della metrologia legale

Ultima in ordine cronologico si è espressa la Corte Costituzionale con la sent 113/2015 la quale ha riconosciuto  la velocità quale unità di  misura derivata  dal rapporto dello  spazio e del tempo. Detti dati sono misurabili solo con appositi  strumenti  rientranti pienamente  nelle disposizioni previste dalla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura). Ne consegue che in mancanza sia di omologazione che di taratura  da parte appunto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico ed Attività Produttive) unico Ente competente,  tutti gli atti, qualora  emessi da Ente diverso debbono per legge essere considerati NULLI. Si evidenzia che le leggi, tra la quale è compreso   il C.d.S. oltremodo legge speciale, e le sentenze della Corte costituzionale,  sono fonti primarie, per cui non è possibile derogare alle sue norme.

 

Metrologia legale”  chi se ne occupa?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unita’ di misura. (GU n.302 del 3-11-1982 – Suppl. Ordinario )

Art. 5. La vigilanza sull’applicazione del presente decreto e’ demandata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che la esercita tramite l’ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici. (ora MISE Ministero dello Sviluppo Economico e elle Attività Produttive)

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La Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura, nota come Direttiva MID (Measuring Instruments Directive), è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007. Il provvedimento definisce le prestazioni metrologiche e i requisiti fisico-meccanici per dieci tipologie di strumenti: tra cui  STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE; ovvero il metro

La marcatura dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della Direttiva – 18 marzo 2007 – gli strumenti MID devono riportare la marcatura “CE” e la marcatura metrologica supplementare “M”. Entrambe le marcature devono essere apposte dal fabbricante o sotto la sua diretta responsabilità.

Per gli strumenti che soddisfano i requisiti metrologici previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio fino al 30 ottobre 2016. Gli strumenti MID per i quali non era previsto il controllo metrologico legale dalla normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 possono continuare a essere utilizzati purché:  GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA;  NON SIANO SPOSTATI DAL LUOGO DI UTILIZZO. I controlli periodici La Direttiva non stabilisce regole in merito ai controlli periodici, lasciando a ciascuno Stato la libertà di stabilire le proprie. È il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce i criteri per l’esecuzione delle verifiche metrologiche successive alla messa in servizio degli strumenti. La vigilanza sul mercato La Direttiva MID prevede un’attività di verifica e controllo che interviene tra l’introduzione sul mercato degli strumenti e la loro messa in servizio. Questa funzione è assegnata alle Camere di commercio che hanno il compito di segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico gli strumenti che non soddisfano i requisiti della direttiva (Decreto 29 agosto 2007).

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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.92 del 21-4-1998 – Suppl. Ordinario n. 77 )

Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998
Art. 18.              Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: c) la determinazione dei campioni nazionali di unita’ di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
((la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;))
Art. 20. Funzioni delle camere di commercio,industria artigianato e agricoltura
 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali [.. omissis ..]
 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ individuato un responsabile delle attivita’ finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita’ dei prodotti e strumenti di misura gia’ svolti dagli uffici di cui al comma 1.

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